Legislazioni in materia di ricerca mineralogica
Legislazioni in materia di ricerca mineralogica
Apro questo topic perche' credo sia importante per tutti noi, avere a disposizione un elenco aggiornato, il piu' possibile, delle legislazioni, decreti, regolamenti, che disciplinano la ricerca dei minerali sul territorio nazionale, regionale, comunale. Dato che e' nostro dovere tenerci aggiornati sulle leggi che regolano la ricerca mineralogica, vorrei che ognuno di noi, che sia a conoscenza di nuove disposizioni, leggi, regolamenti, riguardanti la ricerca mineralogica per quella data regione, metta qui cio' che ritenga utile per informare chi deve far ricerca, chiedere a chi, dove, come, le eventuali autorizzazioni, permessi e quant' altro ci permetta di ricercare minerali in quel dato luogo.
Sarebbe quindi opportuno inserire solo ed esclusivamente messaggi con le indicazioni delle leggi e strettamente inerente, e forse per anche una piu' veloce consultazione sarebbe oppurtuno farlo regione per regione. Visto che in altro topic e' stato gia' trattato vorrei iniziare ad inserire la legge che disciplina la ricerca mineralogica in Valle d' Aosta, poi si puo' passare al Piemonte e via dicendo.
Di seguito metto alcuni link dove poter attingere informazioni:
http://www.consiglio.regione.vda.it/ban ... enti_i.asp
http://www.consiglio.regione.vda.it/ban ... pk_lr=4543
http://www.consiglio.regione.vda.it/ban ... pk_lr=4562
Sarebbe quindi opportuno inserire solo ed esclusivamente messaggi con le indicazioni delle leggi e strettamente inerente, e forse per anche una piu' veloce consultazione sarebbe oppurtuno farlo regione per regione. Visto che in altro topic e' stato gia' trattato vorrei iniziare ad inserire la legge che disciplina la ricerca mineralogica in Valle d' Aosta, poi si puo' passare al Piemonte e via dicendo.
Di seguito metto alcuni link dove poter attingere informazioni:
http://www.consiglio.regione.vda.it/ban ... enti_i.asp
http://www.consiglio.regione.vda.it/ban ... pk_lr=4543
http://www.consiglio.regione.vda.it/ban ... pk_lr=4562
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Re: Legislazioni in materia di ricerca mineralogica
Penso che prima di parlare di leggi regionali, bisogna dare una rinfrescatina alle leggi che valgono per tutto il territorio Italiano,
- E' vietata la ricerca in tutti i luoghi privati (senza permesso del proprietario)
- E' consentito uno scavo (ove permesso) di un massimo 1 mcubo di materiale
- E' vietata la ricerca e lo scavo negli alveoli dei torrenti e dei fiumi, nonchè ai bordi delle strade.
-E' vietata la ricerca nelle zone minerarie e nei terreni pertinenti, senza autorizzazione
-E' vietata la ricerca in cave, senza autorizzazione
-------------
Questi sono a mia conoscenza....poi chi ne conosce altri li inserisca
- E' vietata la ricerca in tutti i luoghi privati (senza permesso del proprietario)
- E' consentito uno scavo (ove permesso) di un massimo 1 mcubo di materiale
- E' vietata la ricerca e lo scavo negli alveoli dei torrenti e dei fiumi, nonchè ai bordi delle strade.
-E' vietata la ricerca nelle zone minerarie e nei terreni pertinenti, senza autorizzazione
-E' vietata la ricerca in cave, senza autorizzazione
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Questi sono a mia conoscenza....poi chi ne conosce altri li inserisca
Tiberio Bardi
Presidente AMPP Associazione Mineralogica Prato-Pistoia
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Re: Legislazioni in materia di ricerca mineralogica
Corretto Tiberio, hai ragione, mia dimenticanza l' ho dato per scontato. Aggiungerei anche che e' vietato movimentare e quindi scavare il sottobosco, tutto cio' che e' " foresta " e regolamentato da leggi del demanio forestale.
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- Luca Baralis
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Re: Legislazioni in materia di ricerca mineralogica
Mi puoi dare il riferimento legislativo preciso?Tiberio Bardi ha scritto:E' consentito uno scavo (ove permesso) di un massimo 1 mcubo di materiale
Grazie,
Luca (LB)
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Re: Legislazioni in materia di ricerca mineralogica
Francamente Luca mi prendi alla sprovvista, posso provare a cercarlo.
So per certo che questa limitazione vale non solo per chi cerca minerali, ma per chiunque intenda 'smuovere' materiale, anche se in una sua proprietà.
Ad esempio se nel tuo giardino vuoi scavare una buca di 2 mcubi, ti ci vuole un permesso dalla GF/ Genio Civile.
Provo a vedere se riesco a districarmi e a trovare il riferimento legislativo giusto
So per certo che questa limitazione vale non solo per chi cerca minerali, ma per chiunque intenda 'smuovere' materiale, anche se in una sua proprietà.
Ad esempio se nel tuo giardino vuoi scavare una buca di 2 mcubi, ti ci vuole un permesso dalla GF/ Genio Civile.
Provo a vedere se riesco a districarmi e a trovare il riferimento legislativo giusto
Tiberio Bardi
Presidente AMPP Associazione Mineralogica Prato-Pistoia
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- Marco Barsanti
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Re: Legislazioni in materia di ricerca mineralogica
- E' vietata la ricerca in tutti i luoghi privati (senza permesso del proprietario) - Mi sembra naturale
- E' consentito uno scavo (ove permesso) di un massimo 1 mcubo di materiale (?) - Non so se poi è davvero così - Mi puoi dare il riferimento, Tiberio?
- E' vietata la ricerca e lo scavo negli alvei dei torrenti e dei fiumi, (queta è parte della legge "Galasso")
...nonchè ai bordi delle strade...
-E' vietata la ricerca nelle zone minerarie e nei terreni pertinenti, senza autorizzazione - A parte l'autorizzazione che va chiesta per entrare in un 'area ove la responsabilità di quel che vi accade è del Direttore, oltre che della proprietà,...In realtà il tema andrebbe interpretato in modo intelligente (e questo mi preoccupa un po'..) in quanto è legato in realtà alle concessioni minerarie. E' chiaro che chi richiede tale permesso entro un certo perimetro, confermato dall'atto di concessione, deve essere tutelato e privilegiato (visto che ha pagato degli oneri di sfruttamento ed è arrivato primo rispetto ad altri ricercatori concorrenti) ma ciò va interpretato proprio in ottica "industriale" non certo del ricercatore hobbysta che raccatta il suo bel sassetto luccicante e colorato prima che marcisca all'aria in una discarica...Chiaramente vige invece l'interpretazione più stupida e "talebana", per menti elementari, prive di cultura scientifica, e anche più facile da fornire..
-E' vietata la ricerca in cave, senza autorizzazione - Mi sembra normale, visto che in fondo il proprietario e il direttore hanno la totale responsabilità di quello che accade all'interno di tale ambito.....
- E' consentito uno scavo (ove permesso) di un massimo 1 mcubo di materiale (?) - Non so se poi è davvero così - Mi puoi dare il riferimento, Tiberio?
- E' vietata la ricerca e lo scavo negli alvei dei torrenti e dei fiumi, (queta è parte della legge "Galasso")
...nonchè ai bordi delle strade...
-E' vietata la ricerca nelle zone minerarie e nei terreni pertinenti, senza autorizzazione - A parte l'autorizzazione che va chiesta per entrare in un 'area ove la responsabilità di quel che vi accade è del Direttore, oltre che della proprietà,...In realtà il tema andrebbe interpretato in modo intelligente (e questo mi preoccupa un po'..) in quanto è legato in realtà alle concessioni minerarie. E' chiaro che chi richiede tale permesso entro un certo perimetro, confermato dall'atto di concessione, deve essere tutelato e privilegiato (visto che ha pagato degli oneri di sfruttamento ed è arrivato primo rispetto ad altri ricercatori concorrenti) ma ciò va interpretato proprio in ottica "industriale" non certo del ricercatore hobbysta che raccatta il suo bel sassetto luccicante e colorato prima che marcisca all'aria in una discarica...Chiaramente vige invece l'interpretazione più stupida e "talebana", per menti elementari, prive di cultura scientifica, e anche più facile da fornire..
-E' vietata la ricerca in cave, senza autorizzazione - Mi sembra normale, visto che in fondo il proprietario e il direttore hanno la totale responsabilità di quello che accade all'interno di tale ambito.....
Per vivere bene, le cose da non chiedersi mai sono due: come vengono fatte le salsicce e come vengono fatte le leggi (proverbio inglese)
- Luciano Vaccari
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Re: Legislazioni in materia di ricerca mineralogica
Ripeto, avendo sentito anche in provincia. la ricerca e lo scavo sono sempre intesi nella versione "con mezzi meccanici"..per il prelievo a mano, nei terreni demaniali, alvei dei fiumi od altro, salvo leggi locali differenti, i "giaroni" si possono raccogliere.
Ben oltre le idee di giusto e di sbagliato c'è un campo. Ti aspetterò laggiù.
(Jalaluddin Rumi- XIII sec.)
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Re: Legislazioni in materia di ricerca mineralogica
Ad oggi, tanto per parlare di caos, viste le attuali leggi in materia di sicurezza, il titolare di una concessione o di una cava è in torto nel momento stesso che rilascia un permesso....c'è infatti un grande contrasto fra le due leggi...una non tiene conto dell'altra.Marco Barsanti ha scritto:- -E' vietata la ricerca in cave, senza autorizzazione - Mi sembra normale, visto che in fondo il proprietario e il direttore hanno la totale responsabilità di quello che accade all'interno di tale ambito.....
Ben oltre le idee di giusto e di sbagliato c'è un campo. Ti aspetterò laggiù.
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Re: Legislazioni in materia di ricerca mineralogica
Scusa l'ignoranza, ma i ''giaroni'' che sarebbero ??, nei terreni demaniali, alvei dei fiumi od altro, salvo leggi locali differenti, i "giaroni" si possono raccogliere.
Tiberio Bardi
Presidente AMPP Associazione Mineralogica Prato-Pistoia
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Re: Legislazioni in materia di ricerca mineralogica
I "giaraun" poi italianizzato in giaroni dal poveretto che scrive ...sono i sassiTiberio Bardi ha scritto:Scusa l'ignoranza, ma i ''giaroni'' che sarebbero ??, nei terreni demaniali, alvei dei fiumi od altro, salvo leggi locali differenti, i "giaroni" si possono raccogliere.
Ben oltre le idee di giusto e di sbagliato c'è un campo. Ti aspetterò laggiù.
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- Luca Baralis
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Re: Legislazioni in materia di ricerca mineralogica
Ho la sensazione che limitazioni ed interpretazioni tipo 1 metro cubo, o "scavi con mezzi meccanici", siano basate più su consuetudini e senso comune che su specifici riferrimenti legislativi o regolamentari.
Anche il concetto di "vicino alle strade" è approssimativo , ma deriva da un riferimento preciso ("Norme di polizia delle miniere e delle cave - DPR 128/59)
Art. 104
Senza autorizzazione del prefetto sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:
a) 10 m.:
da strade di uso pubblico non carrozzabili;
da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;
b) 20 m.:
da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie;
da corsi d'acqua senza opere di difesa;
da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette;
da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;
c) 50 m.:
da ferrovie;
da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;
da oleodotti e gasdotti;
da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.
Le distanze predette s'intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione.
Al di la del buon senso e nei limiti dimensionali tali che non si arrechi danno mi pare comunque un riferimento generalmente non applicabile al mineralista dilettate che usa mazzetta e scalpello. Ma attenzione ai detriti che possono cadere SULLA strada! Qui i riferimenti, ed i rischi, sono diversi e potenzialmente più gravi.
Per completezza ricordo (ma dovrei controllare i particolari) che la legge della Valle d'Aosta richiama la legge mineraria regionale, che a sua volta richiama il DPR 128; pur non convinto che anche in questo caso si tratti di limiti di rispetto applicabili al nostro caso, il dubbio è legittimo.
Anche il concetto di "vicino alle strade" è approssimativo , ma deriva da un riferimento preciso ("Norme di polizia delle miniere e delle cave - DPR 128/59)
Art. 104
Senza autorizzazione del prefetto sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:
a) 10 m.:
da strade di uso pubblico non carrozzabili;
da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;
b) 20 m.:
da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie;
da corsi d'acqua senza opere di difesa;
da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette;
da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;
c) 50 m.:
da ferrovie;
da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;
da oleodotti e gasdotti;
da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.
Le distanze predette s'intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione.
Al di la del buon senso e nei limiti dimensionali tali che non si arrechi danno mi pare comunque un riferimento generalmente non applicabile al mineralista dilettate che usa mazzetta e scalpello. Ma attenzione ai detriti che possono cadere SULLA strada! Qui i riferimenti, ed i rischi, sono diversi e potenzialmente più gravi.
Per completezza ricordo (ma dovrei controllare i particolari) che la legge della Valle d'Aosta richiama la legge mineraria regionale, che a sua volta richiama il DPR 128; pur non convinto che anche in questo caso si tratti di limiti di rispetto applicabili al nostro caso, il dubbio è legittimo.
Luca (LB)
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Re: Legislazioni in materia di ricerca mineralogica
In torto forse no, ma certo si espone a rischi penali e civili in caso di incidente. Ma Marco B. voleva forse sottolineare che nel caso di giacimenti minerari (di prima categoria = MINIERE e non cave) i divieti potrebbero essere intesi non solo a tutela del rischio, ma anche a tutela del giacimento. A parte l'aspetto quantitativo del prelievo, trascurabile, si potrebbe pensare che il prelievo indiscriminato ed incontrollato di minerali potrebbe nascondere tracce necessarie alla conoscenza del giacimento.Luciano ha scritto:...viste le attuali leggi in materia di sicurezza, il titolare di una concessione o di una cava è in torto nel momento stesso che rilascia un permesso....c'è infatti un grande contrasto fra le due leggi...una non tiene conto dell'altra.
???
Luca (LB)
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Re: Legislazioni in materia di ricerca mineralogica
Esatto Luca, in caso di miniere (come pure per le acque minerali) è ancor più "sentito" forse che per le cave, il concetto di tutela del giacimento dato in concessione a qualcuno. Comunque si capisce bene che non è tanto il "raccoglione" in se' a cui è rivolto tale divieto, ma l'attività di ricerca condotta a fini di sfruttamento del giacimento già "assegnato".
Chiaramente anche in questo caso una ricerca inizia sul campo, giusto con campionamenti, poi sondaggi mirati, saggi ecc. ecc.. E' il buon senso però che fa capire che un hobbista dilettante non sta esercitando un'azione di ricerca intesa nel senso di "ricerca mineraria".. Purtroppo il mondo è in mano a talebani che interpretano alla lettera, e non si sforzano di andare al concetto che il legislatore intendeva...
Chiaramente anche in questo caso una ricerca inizia sul campo, giusto con campionamenti, poi sondaggi mirati, saggi ecc. ecc.. E' il buon senso però che fa capire che un hobbista dilettante non sta esercitando un'azione di ricerca intesa nel senso di "ricerca mineraria".. Purtroppo il mondo è in mano a talebani che interpretano alla lettera, e non si sforzano di andare al concetto che il legislatore intendeva...
Per vivere bene, le cose da non chiedersi mai sono due: come vengono fatte le salsicce e come vengono fatte le leggi (proverbio inglese)
Re: Legislazioni in materia di ricerca mineralogica
Riguardo alle miniere questa e' la legge che le disciplina.
- Allegati
-
- regio_decreto_29_luglio_1927,_n._1443.pdf
- (152.04 KiB) Scaricato 357 volte
Socio AMI Delegato Marche-Abruzzo
Re: Legislazioni in materia di ricerca mineralogica
Per chi intende far ricerche all'estero o possiede campioni esteri deve tener conto di questa direttiva
riporto i punti salienti che riguardano la mineralogia
CAPITOLO I - SFERA D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONE
Articolo 1
La presente Convenzione si applica alle richieste di carattere
internazionale
a) di restituzione di beni culturali rubati;
b) di ritorno di beni culturali esportati dal territorio di uno Stato
contraente in violazione della sua legge che regolamenta l’esportazione di
beni culturali al fine di proteggere il suo patrimonio culturale (in seguito
indicati come “beni culturali illecitamente esportati”).
Articolo 2
Ai sensi della presente Convenzione sono considerati come beni
culturali i beni che, a titolo religioso o profano, sono importanti per
l’archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza e che
appartengono ad una delle categorie enumerate nell’annesso alla presente
Convenzione.
omissis...... vedi file allegato al thread
ANNESSO
a. Collezioni ed esemplari rari di zoologia, botanica, mineralogia e
anatomia; oggetti che presentano un interesse paleontologico;
b. beni inerenti alla storia, compresa la storia delle scienze e della tecnica, la
storia militare e sociale, nonché la vita di dirigenti, pensatori, eruditi ed
artisti nazionali, e gli avvenimenti di importanza nazionale;
c. prodotti di scavi archeologici (regolari e clandestini) e di ritrovamenti
archeologici;
d. elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici
e da siti archeologici;
e. oggetti di antichità aventi oltre cent’anni di età, come iscrizioni, monete e
sigilli incisi;
f. materiale etnologico;
g. beni di interesse artistico come:
(i) quadri, dipinti e disegni interamente fatti a mano su qualunque
supporto ed in qualsiasi materia (ad esclusione dei disegni industriali e
degli articoli lavorati a mano);
(ii) produzioni originali dell’arte statuaria e della scultura, in tutte le
materie;
(iii) incisioni, stampe e litografie originali;
(iv) assemblaggi e montaggi artistici originali in qualunque materia;
h. manoscritti rari ed incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antiche
d’interesse particolare (storico, artistico, scientifico, letterario ecc.),
singoli o in collezioni;
i. francobolli, marche da bollo e simili, singoli o in collezioni;
j. archivi, compresi gli archivi fonografici e cinematografici;
k. oggetti d’arredo di oltre cent’anni di età e strumenti musicali antichi.
riporto i punti salienti che riguardano la mineralogia
CAPITOLO I - SFERA D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONE
Articolo 1
La presente Convenzione si applica alle richieste di carattere
internazionale
a) di restituzione di beni culturali rubati;
b) di ritorno di beni culturali esportati dal territorio di uno Stato
contraente in violazione della sua legge che regolamenta l’esportazione di
beni culturali al fine di proteggere il suo patrimonio culturale (in seguito
indicati come “beni culturali illecitamente esportati”).
Articolo 2
Ai sensi della presente Convenzione sono considerati come beni
culturali i beni che, a titolo religioso o profano, sono importanti per
l’archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza e che
appartengono ad una delle categorie enumerate nell’annesso alla presente
Convenzione.
omissis...... vedi file allegato al thread
ANNESSO
a. Collezioni ed esemplari rari di zoologia, botanica, mineralogia e
anatomia; oggetti che presentano un interesse paleontologico;
b. beni inerenti alla storia, compresa la storia delle scienze e della tecnica, la
storia militare e sociale, nonché la vita di dirigenti, pensatori, eruditi ed
artisti nazionali, e gli avvenimenti di importanza nazionale;
c. prodotti di scavi archeologici (regolari e clandestini) e di ritrovamenti
archeologici;
d. elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici
e da siti archeologici;
e. oggetti di antichità aventi oltre cent’anni di età, come iscrizioni, monete e
sigilli incisi;
f. materiale etnologico;
g. beni di interesse artistico come:
(i) quadri, dipinti e disegni interamente fatti a mano su qualunque
supporto ed in qualsiasi materia (ad esclusione dei disegni industriali e
degli articoli lavorati a mano);
(ii) produzioni originali dell’arte statuaria e della scultura, in tutte le
materie;
(iii) incisioni, stampe e litografie originali;
(iv) assemblaggi e montaggi artistici originali in qualunque materia;
h. manoscritti rari ed incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antiche
d’interesse particolare (storico, artistico, scientifico, letterario ecc.),
singoli o in collezioni;
i. francobolli, marche da bollo e simili, singoli o in collezioni;
j. archivi, compresi gli archivi fonografici e cinematografici;
k. oggetti d’arredo di oltre cent’anni di età e strumenti musicali antichi.
- Allegati
-
- Convenzione Unidroit.pdf
- (124.09 KiB) Scaricato 362 volte
socio A.M.I. n° 300
www.gumpassisi.it
www.gumpassisi.it
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