C/C postale o bonifico bancario per pagamento quote associative annuali AMI

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Marco E. Ciriotti
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C/C postale o bonifico bancario per pagamento quote associative annuali AMI

Messaggio da Marco E. Ciriotti » sab 29 nov, 2008 17:09

Per coloro che ancora non hanno provveduto, è possibile pagare la quota associativa AMI per gli anni 2023 e 2024 versando l'ammontare di 40 Euro, per cadaun anno, sul conto corrente postale qui di seguito indicato:

000093325421

intestato a AMI Associazione Micromineralogica Italiana.

Si ricorda che nella causale occorre precisare:
a) nome cognome, indirizzo completo, recapito telefonico e recapito e-mail del socio che effettua il versamento;
b) l'indicazione della quota annua pagata ("quota AMI 2024").

Per coloro che intendono effettuare il pagamento mediante il sistema bancario le coordinate del conto AMI presso le Poste Italiane sono le seguenti:

IBAN: IT-24-E-07601-01000-000093325421 (naturalmente senza i trattini)
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Re: C/C postale per pagamento quota associativa AMI

Messaggio da Marco E. Ciriotti » mar 05 apr, 2011 19:35

Si rammenta che per statuto i rinnovi delle quote associative dovrebbero essere effetttuate entro il decorso mese di marzo.

Poiché non siamo così severi, siamo lieti di accettare i rinnovi seppur effettuati con leggero ritardo.

Vi invitiamo a farlo ricordandovi che la quota 2015 è di 40 Euro e può essere versata o bonificata a favore AMI - Associazione Micromineralogica Italiana come segue:

c/c postale n. 93325421


Si ricorda che nella causale occorre precisare:
a) nome cognome, recapito completo e indirizzo e-mail di chi effettua il versamento;
b) l'indicazione della quota annua pagata (per esempio: "quota AMI 2024").

Per coloro che intendono effettuare il pagamento mediante il sistema bancario le coordinate del conto AMI presso le Poste Italiane sono le seguenti:

IBAN: IT-24-E-07601-01000-000093325421

Codice BIC/Swift: BPPIITRRXXX

CIN: E
ABI: 07601
CAB: 01000
C/C: 000093325421

Chi intende associarsi a nuovo lo può fare in qualsiasi periodo dell'anno. La quota 2024 è sempre di 40 Euro e dà diritto a tutti i numeri di Micro e al numero gratuito (vedi thread) di analisi per UK.
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Re: C/C postale per pagamento quota associativa AMI

Messaggio da Zaffiro_xx » lun 20 feb, 2012 10:31

Porca miseria, mi ero completamente scordato la quota associativa, in settimana provvedo!

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Re: C/C postale per pagamento quota associativa AMI

Messaggio da Marco E. Ciriotti » lun 20 feb, 2012 10:40

Non ti crucciare Danir. C'è tempo.
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aletaglia
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Re: C/C postale per pagamento quota associativa AMI 2012

Messaggio da aletaglia » mar 21 feb, 2012 20:05

Effettuato oggi bonifico su conto corrente postale per 30 euro.
Ciao.
Alessandro





Socio AMI n.388
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Re: C/C postale per pagamento quota associativa AMI 2012

Messaggio da Marco E. Ciriotti » mar 21 feb, 2012 20:31

Grazie Alessandro.
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Re: C/C postale per pagamento quota associativa AMI 2012

Messaggio da Lupo Alberto » mer 22 feb, 2012 13:42

aletaglia ha scritto:Effettuato oggi bonifico su conto corrente postale per 30 euro.
Ciao.
Fatto anche io.
Alberto

Socio AMI nr. 386
Socio IVM

http://www.mindat.org/user-13041.html#2_0_0_0_0__
_________________________________________________

Alla fine, Dio non ci chiederà se siamo stati credenti, ma se siamo stati credibili.
Don Andrea Gallo

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Re: C/C postale per pagamento quota associativa AMI 2012

Messaggio da Marco E. Ciriotti » mer 22 feb, 2012 13:57

Grazie Alberto.
Marco E. Ciriotti

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Re: C/C postale per pagamento quota associativa AMI 2012

Messaggio da Marco E. Ciriotti » lun 19 mar, 2012 14:50

Lo statuto dell'AMI è ben presente nel sito istituzionale: http://www.amiminerals.it/ami.htm

Poiché è giusto che chi intende farsi socio lo conosca per bene lo riporto integralmente qui di seguito e in allegato:

""AMI
Associazione Micromineralogica Italiana
I-26100 Cremona – via Gioconda, n°3


S T A T U T O


COSTITUZIONE E SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 01 -
Tra gli aderenti al presente statuto, si dà forma a un’Associazione retta dalle leggi vigenti in Italia e nella Comunità Europea, il cui nome è: Associazione Micromineralogica Italiana – “Pulchritudo in parvitate”, comunemente denominata: AMI.

Art. 02 -
1) La sede legale dell’AMI è stabilita in: via Gioconda, n° 3, I-26100 Cremona.
2) La sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo per deliberazione dell’Assemblea dei Soci su apposito ordine del giorno comunicato ai Soci.

Art. 03 -
1) La durata dell’Associazione è illimitata.
2) Lo scioglimento dell’Associazione non potrà che essere stabilito da un’Assemblea dei Soci convocata e deliberante nella forma prevista dall’articolo 35 del presente statuto.

Art. 04 -
Lo scopo dell’AMI consiste, in genere, nel favorire e incoraggiare il lavoro e l’attività delle persone, degli enti e associazioni morali e giuridiche, interessati alla micromineralogia e alla mineralogia sistematica e, in particolare:
a) promuovere e implementare le conoscenze della mineralogia e delle discipline correlate;
b) allacciare relazioni tra tutte le persone, gli enti e le associazioni che s’interessano, sia in Italia sia all’estero, alla micromineralogia e alla mineralogia sistematica in genere;
c) radunare, creare e diffondere tutta la documentazione inerente alla micromineralogia e alla mineralogia sistematica, al micromontaggio, alla macrofotografia, alla macroripresa e alla mineralogia in genere con particolare riguardo per quella descrittiva;
d) facilitare i legami tra i membri dell’AMI e gli organismi ufficiali competenti in “materia di scienze mineralogiche”.

Art. 05 -
L’AMI è gestita da un Consiglio Direttivo, la cui composizione e operato sono definiti dal presente statuto.

Art. 06 -
L’AMI potrà aderire a federazioni e confederazioni nazionali e internazionali con deliberazione dell’ Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e potrà altresì, essa stessa, essere soggetto attivo in materia di federazioni e confederazioni.

Art. 07 -
L’AMI è un’associazione senza fini di lucro, aperta alla pluralità delle opinioni individuali, senza distinzione di sorta (nazionalità, sesso, razza, fede politica, religiosa ecc.), ma nessun membro può avvalersi dell’appartenenza all’Associazione per fini d’interesse personale oltre quelli fissati come obiettivi dall’Associazione medesima.

RISORSE

Art. 08 -
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio per terminare il 31 dicembre di ciascun anno, con l’obbligo di approvare il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 09 -
Le risorse dell’AMI sono costituite da:
a) le quote associative annuali da versarsi entro il terzo mese di ogni esercizio sociale o al momento dell’adesione, da parte di ciascun Socio benefattore o attivo. L’ammontare di tale quota su proposta del Consiglio Direttivo viene stabilito dall’ Assemblea.
b) Le sovvenzioni di ogni natura che potranno esserle assegnate.

SOCI DELL’AMI

Art. 10 -
1) I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:
a) Soci Fondatori;
b) Soci Onorari;
c) Soci Benefattori;
d) Soci Ordinari (o attivi).
2) Il titolo di Socio Fondatore spetta per diritto ai sottoscrittori dell’atto costitutivo. I contributi e gli obblighi dei Soci Fondatori sono determinati nell’atto costitutivo e successivamente dall’Assemblea dei Soci.
3) Il titolo di Socio Onorario è conferito dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, a tutte quelle persone, enti e associazioni morali e giuridiche, aderenti o non aderenti, che renderanno dei servizi notevoli o daranno un aiuto eccezionale. Il Socio Onorario è dispensato dal versamento della quota associativa.
4) Sono Soci Benefattori gli aderenti, persone, enti e associazioni morali e giuridiche, che versano annualmente una quota almeno cinque volte superiore a quella annuale ordinaria fissata.
5) Sono Soci Ordinari gli aderenti, persone fisiche, associazioni morali e giuridiche, che pagano la quota annuale. Tra i Soci Ordinari, persone fisiche, si distinguono:
- i Soci adulti (“senior”), aventi la maggiore età compiuta alla data del giorno dell’Assemblea annuale dei Soci;
- i Soci giovani (“junior”), dai dodici anni compiuti sino al giorno precedente il compimento della maggiore età, accettati soltanto previa autorizzazione scritta di almeno uno dei genitori. Questi Soci hanno tutti i diritti dei Soci adulti, escluso il voto. La loro quota associativa annuale è ridotta alla metà.

Art. 11 -
Col preciso obiettivo di favorire lo sviluppo dei concetti associativi sull’intero territorio nazionale, AMI promuoverà iniziative mirate atte a consolidare volontà territoriali (circoscrizioni, province e regioni), per la realizzazione di “Sezioni” di AMI stessa. Tali sezioni avranno l’obbligo di condividere lo statuto, gli eventuali regolamenti o codici comportamentali di AMI (nazionale), senza snaturare la loro dignità associativa che rimarrà tale, così come il nome e il logo distintivo dell’associazione. L’associazione aderente avrà il compito di eleggere un delegato appositamente incaricato di assicurare la rappresentatività dell’AMI e la demoltiplica delle sue attività. Il delegato, allorché designato, dovrà segnalare la sua funzione al Segretario dell’AMI.

AMMISSIONE, DIMISSIONE, REINTEGRAZIONE, RADIAZIONE, ESCLUSIONE DEI SOCI.

Art. 12 -
1) Tutti i candidati all’adesione compilano una domanda di adesione che firmano e datano.
2) Sono ammesse le domande di adesione a mezzo posta elettronica e/o fax, purché seguita dall’inoltro della regolare domanda firmata e datata.
3) Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione o esclusione delle domande presentate.

Art. 13 -
1) Tutti gli aderenti possono, in ogni momento, dimissionarsi tramite lettera senza avere l’obbligo di segnalare le ragioni.
2) Il Consiglio Direttivo prende atto delle dimissioni e alla prima riunione, provvederà a cancellare dall’elenco dei soci, il nominativo del dimissionario.

Art. 14 -
1) Un Socio dimissionario può, in ogni momento, essere reintegrato in seno all’AMI.
2) La reintegrazione esige formalità e versamenti uguali a quelli di una prima adesione.
Art. 15 -
I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto o dei regolamenti di esecuzione emanati, sono passibili delle seguenti sanzioni:
a) sospensione del diritto a partecipare all’Assemblea dell’Associazione;
b) censura dal Presidente dell’Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
c) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
d) sospensione dell’elettorato attivo e/o passivo;
e) espulsione dall’Associazione, nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto.
Le sanzioni vengono deliberate, anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo.
È considerato sanzionabile anche il non avvenuto versamento della quota associativa dell’ultimo anno scorso, dopo formale sollecito.

Art. 16 -
Al Socio, nel rispetto delle normative vigenti, è consentita, in ogni caso, la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Art. 17 -
La dimissione o l’esclusione non dà diritto ad alcun rimborso della/e quota/e versata/e.


AMMINISTRAZIONE

Art. 18 -
1) Organi dell’ Associazione:
1) Sono organi dell’ Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Comitato Operativo;
d) il Presidente;
e) il Vice Presidente e i Consiglieri incaricati;
f) il Tesoriere;
g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
h) il Collegio dei Probiviri.
2) Il Consiglio Direttivo si compone di sette (7) membri, Presidente e Vice Presidente compresi, eletti dall’Assemblea secondo le modalità espresse nel successivo Art. 19.
3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, secondo le modalità stabilite dal successivo Art. 21 del presente statuto:
- il Segretario e l’eventuale “Segretario aggiunto”;
- il Tesoriere,
che unitamente al Presidente e al Vice Presidente, formano il Comitato Operativo.
4) Il numero dei membri del Consiglio, su proposta dello stesso, potrà essere aumentato o diminuito, a seconda delle esigenze, con delibere dell’Assemblea dei Soci.
Art. 19 -
1) Il Consiglio Direttivo, Presidente e Vice Presidente compresi, sono eletti per un periodo di tre anni tra i Soci dell’AMI e i suoi membri possono essere rieletti.
2) Il voto avviene con scheda elettorale segreta.
3) Sono dichiarati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi.
4) In caso di ex-aequo è proclamato eletto il candidato più anziano.
5) Qualora il candidato non accetti la carica, risulterà eletto quello con il maggior numero di voti tra i non eletti.
6) Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere in regola con le quote sociali e godere dei diritti civili e politici, pena l’invalidità dell’elezione o la decadenza dalla carica, se perdono tali requisiti.
Art. 20 -
1) In caso di decadenza di un Consigliere per dimissione, o decesso, impedimento permanente accertato o qualsiasi altro motivo, la sua sostituzione avviene con il primo con maggior voti tra i non eletti nell'Assemblea precedente.
2) Il mandato del Consigliere eletto in sostituzione, termina alla stessa data di quella del Consigliere sostituito.
3) Qualora sia esaurita la graduatoria dei non eletti, il Consiglio sarà integrato alla successiva Assemblea annuale a meno che il numero dei Consiglieri decaduti sia uguale o superiore a quello dei Consiglieri in carica nel qual caso dovrà essere convocata entro un mese l’Assemblea dei Soci per l’elezione delle cariche vacanti.
Art. 21 -
1) Il Presidente e il Vice Presidente e i cinque (5) Consiglieri, sono eletti dall’Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta al primo scrutinio, a maggioranza relativa al secondo scrutinio; in caso di ex-aequo, è proclamato eletto il candidato più anziano. Il Segretario, l’eventuale Segretario aggiunto e il Tesoriere, sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
2) Le cariche sociali possono essere ricoperte per più mandati.
Art. 22 -
1) Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione anche di fronte ai terzi e in giudizio e ha la firma sociale per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2) Il Presidente svolge i compiti previsti dalle leggi e dallo statuto e in particolare:
a) convoca, presiede e dirige le Assemblee dei Soci, le riunioni del Consiglio Direttivo nonché quelle dell’eventuale Comitato Operativo e ne sottoscrive, insieme al Segretario, i verbali delle sedute;
b) convoca Consiglio Direttivo e l’eventuale Comitato Operativo almeno una volta ogni semestre e quando lo reputi opportuno, nonché quando ne riceva richiesta sottoscritta da almeno tre loro membri;
c) cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Operativo, del Consiglio e delle Assemblee, e in generale sorveglia sulla corretta esecuzione di quanto previsto dallo statuto.
Art. 23 -
1) Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di impedimento momentaneo di quest’ultimo (assenza motivata, malattia, …) o per delega dello stesso.
2) In caso di dimissioni, decesso, o impedimento permanente accertato, il Vice-Presidente dovrà convocare entro quindici giorni il Consiglio Direttivo per la surroga del posto di Consigliere vacante e l’elezione del nuovo Presidente.
Art. 24 -
1) Il Segretario dà seguito alle decisioni del Presidente al fine di assicurare la corrispondenza, le convocazioni e quant’altro affidatogli dalla presidenza.
2) In particolare il Segretario: a) redige i verbali delle Assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Operativo sui registri destinati allo specifico uso; b) redige i testi pubblicitari, i resoconti per la stampa ecc.; c) assicura la conservazione degli archivi.
3) Il Segretario può essere assistito e sostituito all’occorrenza nelle sue funzioni da un Segretario aggiunto o essere accorpato alle funzioni del Tesoriere, su precisa indicazione del Presidente o del Consiglio Direttivo.
Art. 25 -
1) Il Tesoriere è depositario dei fondi dell’AMI e ne tiene la contabilità che dovrà essere costantemente aggiornata. Esso potrà svolgere anche mansioni di Segretario su precisa indicazione del Presidente o del Consiglio Direttivo.
2) In particolare il Tesoriere:
a) effettua, a fronte di regolare delibera consigliare o su mandato del Presidente, tutti i pagamenti e incassa tutte le quote sociali, nonché eventuali altri proventi di pertinenza all’ Associazione;
b) informa in permanenza il Segretario sullo stato dei Soci per quanto concerne le loro quote e tiene aggiornati gli schedari per ognuno di loro.
c) presenta il rendiconto annuale all’Assemblea dei Soci che gliene darà scarico.
Art. 26 -
1) Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, almeno semestralmente.
2) Le sedute sono presiedute e dirette dal Presidente dell’Associazione, in sua mancanza dal Vice-Presidente e, mancando quest’ultimo, dal Consigliere più anziano.
3) Il verbale delle sedute è redatto dal Segretario o dal Segretario aggiunto e, in loro mancanza, da un Consigliere a ciò incaricato dal Presidente della riunione.
4) Sono considerate valide anche le riunioni del Consiglio Direttivo tenute mediante sistemi elettronici (tipo tele/video conferenza). Identificati i partecipanti, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente.
5) Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione soltanto di quelli riservati dalla legge e dal presente statuto all’Assemblea.
6) Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei Consiglieri eletti e in carica.
7) Tutti i membri del Consiglio che, senza motivata giustificazione, non avranno partecipato a tre riunioni consecutive del Consiglio stesso potranno essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso
Art. 27 -
1) I membri del Consiglio Direttivo non devono ricevere alcuna retribuzione per lo svolgimento delle loro funzioni.
2) I Soci hanno diritto al rimborso delle spese sostenute a fronte di specifici mandati esplicitati in conformità e su incarico del Presidente e/o per decisione consigliare.
Art. 28 -
1) Consiglio Direttivo può nominare collaboratori esterni all’Associazione per il buon funzionamento della stessa, determinando la retribuzione o l’indennizzo delle loro prestazioni.
2) I collaboratori esterni possono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee a titolo consultivo.
ORGANISMO DI CONTROLLO
Art. 29 -
1) L’Assemblea ordinaria, a scrutinio segreto, elegge un Collegio di tre Revisori dei Conti effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli in una lista di almeno cinque (5) candidati. Ciascun Socio può votare per non più di tre candidati. Fermo restando il numero massimo di tre (3) preferenze, è ammessa la possibilità di indicare un nominativo diverso da quelli riportati nella lista. Il bilancio consuntivo, approvato dal Consiglio Direttivo, sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per la convocazione dell’Assemblea dei Soci.
2) I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea dei Soci con le stesse modalità previste per i componenti il Consiglio Direttivo, durano in carica un esercizio, sono rieleggibili, non possono avere vincoli di parentela con i membri del Consiglio Direttivo e non possono appartenere al Consiglio stesso.
3) Nel caso in cui l’Assemblea debba rinnovare in tutto o in parte il Consiglio Direttivo, l’elezione dei Revisori dei Conti avviene contemporaneamente.


ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 30 -
1) Almeno una volta all’anno l’AMI si riunisce, presso la sede o altrove, entro la fine del sesto mese dalla chiusura dell’esercizio, in Assemblea Ordinaria dei Soci.
2) L’avviso di convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno da trattare, il luogo e l’ora tanto della prima che dell’eventuale seconda convocazione e dovrà essere divulgato almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per la convocazione stessa.
3) L’Assemblea dei Soci si compone di tutti i Soci Fondatori, Benefattori e Ordinari che figurano regolarmente iscritti nell’apposito libro e sono in regola con i versamenti delle quote sociali annuali.
4) In Assemblea a ciascun Socio (fondatore, ordinario o benefattore) spetta un (1) voto.
5) Per deliberare validamente, l’Assemblea deve comprendere almeno un decimo del numero di voti rappresentato dai Soci che hanno regolarmente versato la quota dell’anno corrente, presenti o rappresentati per delega scritta. Nel caso in cui questo quorum non sia raggiunto in prima convocazione, in seconda convocazione, l’Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti o dei rappresentati per delega scritta.
6) Il voto per procura è ammesso, ma un Socio può disporre al massimo di cinque (5) deleghe. La procura scritta, firmata e datata, deve essere presentata al Segretario per riscontro e validazione, prima dell’inizio delle operazioni di voto. Sono altresì accettate votazioni e/o deleghe via posta o posta elettronica (e-mail dell’Associazione). Anche questi documenti devono essere trasmessi al Segretario per le verifiche di cui sopra, prima dell’inizio delle operazioni di voto.
7) Il Presidente presenta la sua relazione dell’anno trascorso ed espone i progetti per l’avvenire.
8) Il Segretario legge il resoconto della precedente Assemblea dei Soci, che è messo ai voti per l’approvazione.
9) Il Tesoriere presenta il bilancio contabile. L’Assemblea si pronuncia per darne scarico al Tesoriere, ratificandone l’operato, dopo aver ascoltato i Revisori dei Conti.
10) Se del caso, si procede al rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo e a stabilire la quota associativa.
11) Le decisioni sono prese, al primo giro, a maggioranza assoluta; al secondo giro, a maggioranza relativa.
12) L’Assemblea dei Soci delibera sulle seguenti materie:
a) approvazione dei bilanci annuali, consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio e preventivo;
b) determinazione delle linee generali di attività dell’Associazione;
c) variazione dei contributi annuali dovuti da ciascuna categoria di Soci;
d) elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
e) elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
f) modifiche del presente statuto;
g) altre materie che il Consiglio Direttivo e/o il Collegio dei Revisori dei Conti reputino debbano essere oggetto di decisioni assembleari.

Art. 31 -
1) Assemblee Straordinarie dei Soci possono essere convocate, in caso di necessità, dal Consiglio Direttivo, dal solo Presidente, dal Collegio dei Revisori dei Conti o per decisione di una precedente Assemblea ordinaria, oppure a domanda di almeno un terzo dei Soci dell’AMI.
2) Esse sono convocate almeno quindici giorni prima della data fissata, con l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo e dell’ora tanto della prima quanto dell’eventuale seconda convocazione.
3) Soltanto gli argomenti all’ordine del giorno potranno essere trattati e/o essere oggetto di discussioni e delibere.
4) Le Assemblee Straordinarie dei Soci deliberano validamente con le stesse modalità delle Assemblee Ordinarie dei Soci.
ORGANIZZAZIONE INTERNA
Art. 32 -
1) Il Consiglio Direttivo può predisporre regolamenti interni riguardanti questioni non previste dal presente statuto, che dovranno essere sottoposti alla discussione dell’Assemblea per l’approvazione.
2) I regolamenti non possono essere in contrasto con le norme del presente statuto.
RESPONSABILITÀ
Art. 33 -
I membri del Consiglio Direttivo non contraggono, in ragione delle loro cariche, alcuna obbligazione personale, in particolare in solido. Essi non rispondono che dell’esecuzione del loro mandato o incarico. Tutte le cariche, nessuna esclusa, sono ricoperte a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’anticipo o il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle cariche; esse dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e sulla scorta di preventivi di spesa o valutazioni di spesa appositamente elaborate.


COLLEGIO PROBIVIRI

Art. 34 -
L’Assemblea elegge, a scrutinio segreto, tre Probiviri i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente e di Probiviro di un’altra organizzazione similare. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente. A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto fra i Probiviri eletti dall’Assemblea. Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i tre Probiviri eletti. Sia il Presidente che i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli art. 51 e 52 del Codice di procedura civile. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 20 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e, il risultato, deve essere comunicato al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data di deliberazione. Il lodo è inappellabile. L’interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma, regolamento e codici dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri. I Probiviri partecipano alle adunanze dell’ Assemblea senza diritto di voto e, su richiesta del Presidente o di almeno tre membri del Consiglio Direttivo, alle riunioni del Consiglio stesso.


MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO

Art. 35 -
1) Modificazioni statutarie: le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci. Ai Soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate é consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. entro trenta (30) giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento della quota associativa annuale, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.

2) Scioglimento: quando venga domandato lo scioglimento dell’Associazione da un numero di Soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un’apposita Assemblea Straordinaria per deliberare in proposito. Tale Assemblea, da convocarsi per iscritto, delibera validamente – tanto in prima che in seconda convocazione – con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la metà della totalità dei voti spettanti a tutti i Soci. L’Assemblea Straordinaria nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge. Il voto, in tale Assemblea, è nominale e non sono ammesse deleghe e/o procure e neppure votazioni con sistemi elettronici
.
Art. 36 -
Per quanto non indicato ai punti del presente statuto si fa espresso rimando al vigente Codice Civile in materia di associazioni.


Cremona, lì 21 settembre 2008.""
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Statuto definitivo 2008 vigente.doc
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Marco E. Ciriotti

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Fulvio
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Re: C/C postale per pagamento quota associativa AMI 2012

Messaggio da Fulvio » mar 24 apr, 2012 14:29

Per quando è previsto l'invio della tessera 2012?
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Marco E. Ciriotti
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Re: C/C postale per pagamento quota associativa AMI 2012

Messaggio da Marco E. Ciriotti » mar 24 apr, 2012 14:39

Prossimo numero (settembre), dopo aver verificato anche le iscrizioni che stanno arrivando.
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Re: C/C postale per pagamento quota associativa AMI 2012

Messaggio da claudiok1961 » lun 23 lug, 2012 18:04

Ciao a tutti
perdonatemi ma complice il trasloco (a 50 anni suonati ho comprato casa...) non ricordo più se ho pagato la quota.....
in compenso ho messo a frutto ciò che ho imparato incartando sassi per 40 anni :D nemmeno un bicchierino è andato rotto e Monica è felice.
Marco, puoi mica controllare se sono moroso o meno ?
A presto
Claudio

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Re: C/C postale per pagamento quota associativa AMI 2012

Messaggio da Marco E. Ciriotti » lun 23 lug, 2012 18:43

Ciao a tutti
perdonatemi ma complice il trasloco (a 50 anni suonati ho comprato casa...) non ricordo più se ho pagato la quota.....
In compenso ho messo a frutto ciò che ho imparato incartando sassi per 40 anni nemmeno un bicchierino è andato rotto e Monica è felice.
Marco, puoi mica controllare se sono moroso o meno ?
A presto
Claudio
Ciao Claudio, effettivamente la quota 2012 è da pagare. Auguri per la nuova casa!
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Re: C/C postale per pagamento quota associativa AMI 2013

Messaggio da Marco E. Ciriotti » gio 17 gen, 2013 12:54

Nel plico con cui a breve sarà spedito (per i presenti alla giornata scambio di Genova la consegna avverrà a mani) Micro 3-2012, coloro che ancora non hanno pagato la quota associative 2013, troveranno il bollettino postale già predisposto.

Per coloro che intendono farlo subito tramite posta o tramite bonifico bancario le coordinate sono le seguenti:

versare l'ammontare di 30 Euro sul conto corrente postale qui di seguito indicato:

000093325421

intestato a AMI Associazione Micromineralogica Italiana.

Si ricorda che nella causale occorre precisare:
a)
- nome, cognome (se già socio AMI),
- nome, cognome, indirizzo completo, recapito telefonico e recapito e-mail (se si tratta di nuovo socio);
b) l'indicazione della quota annua pagata ("quota AMI 2013").

Per coloro che intendono effettuare il pagamento mediante il sistema bancario le coordinate del conto AMI presso le Poste Italiane sono le seguenti:

IBAN: IT-24-E-07601-01000-000093325421
Per la causale vale quanto sopra indicato.
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Re: C/C postale per pagamento quota associativa AMI 2013

Messaggio da Marco E. Ciriotti » sab 19 gen, 2013 10:56

Oltre che nella contabilità AMI (e più anonimamente nei bilanci annuali), a futura memoria segnalo qui che il socio Nicolas Francfort ha pagato la quota associative AMI per il periodo dal 2013 al 2017 (cinque anni).
Marco E. Ciriotti

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