Normativa italiana in materia di raccolta minerali e fossili

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Massimo Ferrari
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Re: Normativa italiana in materia di raccolta minerali e fossili

Messaggio da Massimo Ferrari » mar 04 feb, 2020 7:16

Massimo Russo ha scritto:
lun 03 feb, 2020 13:46
Per dirla tutta non siamo una forza votante tale che qualche politico faccia una normativa nazionale per unificare quelle regionali. Inoltre ricordo che un politico alcuni anni fa, dovrebbe esserci traccia nel forum (non so dove) fece una proposta che, vedemmo anche noi, ma faceva acqua da tutte le parti, poi cadde il governo e ... non ne so più nulla. Forse Marco

Massimo
In effetti, carto Omonimo, hai ragione.Ci fu un deputato ( o senatore?) che decise di proporre una normativa , e, se ben ricordo , ci furono
comtatti anche con questo Forum.Purtroppo però, come tu affermi, passato il periodo elettorale, più nulla si seppe della proposta, della quale
rimane un testo , che devo anche avere tra le mie mille scartoffie.Rimasto comunque, anch'esso, nel "limbo" delle famose buone intenzioni
delle quali , come da proverbio, le vie dell'inferno sono lastricata.
Unica cosa da fare è leggersi, cosa abbiano sancito ( quando lo hanno fatto) le singole regioni, a cominciare eventualmente dalla propria. E
questo vale come generico e.....generale consiglio.Cari saluti.

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Luca Baralis
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Re: Normativa italiana in materia di raccolta minerali e fossili

Messaggio da Luca Baralis » mar 04 feb, 2020 9:35

gregorio ha scritto:
lun 03 feb, 2020 12:46
... la raccolta .... lungo le spiagge, il corso dei fiumi ecc.
Non mi risulta normativa Toscana specifica per la raccolta amatoriale/collezionistica/scientifica di minerali in qualsiasi stato di aggregazione. In Piemonte ci sono indicazioni particolari per la raccolta di oro nei fiumi. Non ho mai pensato a come possa eventualmente estendersi alla raccolta di altro materiale di simile costituzione.
In ogni caso scavi nell'alveo di fiumi e torrenti e lungo le coste costituiscono un problema dal punto di vista di vincoli idrogeologici.
Ovvio che bisognerebbe intendersi su cosa significhi "scavi", ma ho riscontro di occasionali interpretazioni alquanto severe da parte di organi di vigilanza.
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agi
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Re: Normativa italiana in materia di raccolta minerali e fossili

Messaggio da agi » ven 12 mar, 2021 14:18

Questo non lo conoscevo
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni in materia di regolamentazione dell’attività di ricerca,
prelievo e conservazione, a scopo collezionistico e scientifico, di beni
culturali naturalistici inanimati
https://www.senato.it/service/PDF/PDFSe ... 347546.pdf
Se nessuno è in grado di identificare un problema il problema non esiste
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Mirco
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Re: Normativa italiana in materia di raccolta minerali e fossili

Messaggio da Mirco » ven 12 mar, 2021 14:25

...ci mancava solo l'esame....
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agi
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Re: Normativa italiana in materia di raccolta minerali e fossili

Messaggio da agi » ven 12 mar, 2021 14:41

quasi si fa prima a prendere la licenza di caccia
Se nessuno è in grado di identificare un problema il problema non esiste
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Luciano Vaccari
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Re: Normativa italiana in materia di raccolta minerali e fossili

Messaggio da Luciano Vaccari » ven 12 mar, 2021 16:05

E poi,disegno, non era più moderna una foto? :D :D
Ben oltre le idee di giusto e di sbagliato c'è un campo. Ti aspetterò laggiù.
(Jalaluddin Rumi- XIII sec.)

Luciano
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Re: Normativa italiana in materia di raccolta minerali e fossili

Messaggio da Carlo Alciati » ven 12 mar, 2021 17:05

Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge si vuole regolamentare l'attività di ricerca, prelievo e conservazione, a scopo collezionistico e scientifico, di beni culturali naturalistici inanimati.
Infatti, ai sensi della voce A, punto 13, lettera a), dell'allegato A annesso al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le raccolte e gli esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia sono ricomprese tra le categorie di beni culturali.
Il citato allegato A riporta sostanzialmente l'elenco delle varie categorie di beni culturali contenuto nel regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, sostituito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, « relativo all'esportazione di beni culturali (versione codificata) », senza ordinare, classificare e specificare le varie categorie che compongono l'allegato, né, tanto meno, quelle fra queste che, in quanto concernenti attività di collezione e, quindi, anche di prelievo e di conservazione, avrebbero necessitato, appunto, di appropriate definizioni e di una specifica normativa.
Non è sufficiente la semplice definizione di « Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia », in quanto la genericità di tali definizioni potrebbe creare dubbi interpretativi, possibili abusi e arbitrarie interpretazioni, restrittive o estensive.
Occorre quindi regolamentare la ricerca e l'attività di collezione di minerali, quali beni culturali, definendoli, altresì, come naturalistici, considerato anche il fatto che non esiste nessuna norma che vieti esplicitamente l'attività, in quanto tale, di ricerca e di prelievo di campioni di minerali a scopo collezionistico e scientifico.
Sembra ovvio, infatti, che non si possano formare « collezioni » se non si consente il prelievo di singoli esemplari.
Alcune regioni, come Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige, sono intervenute sulla materia con regolamentazioni proprie.
L'unica normativa esistente a livello nazionale, che riguardi in qualche modo i minerali, è il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante « Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno » che però è applicabile alla sola attività di rilevanza industriale, che non aveva e non ha attinenza con l'attività di ricerca collezionistica e scientifica sul territorio, che oggi è un'attività sicuramente concernente beni culturali.
A questo proposito, la Corte costituzionale, con sentenza n. 1108 del 20 dicembre 1988, resa su ricorso della Presidenza del Consiglio contro la regione Lombardia, per conflitto di attribuzione ex articolo 117 della Costituzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ha riconosciuto la legittimità della raccolta di minerali a scopo collezionistico e scientifico, chiaramente distinguendo questa dalla materia mineraria.
Inoltre, si ritiene che al legislatore attento interesserà certamente sapere che, al 30 aprile 2017, l'Italia era, con 356, la 3ª nazione classificata (dopo la Russia con 802 e gli USA con 795) per scoperte di nuove specie al mondo (nuove in assoluto, ovvero sconosciute precedentemente alla scienza, con località – tipo italiana) e più esattamente con 272 specie, cui occorre aggiungerne altre 84, precedenti alla istituzione della IMA-CNMMN (International Mineralogical Association – Commissione internazionale per l'approvazione delle nuove specie e dei loro nomi che opera dal 1959) e che, di queste, oltre il 60 per cento si doveva e si deve all'attività di privati ricercatori, appassionati collezionisti, che hanno portato questi minerali « sconosciuti » all'attenzione degli studiosi professionali (Confronta Ciriotti M. et al. « Italian Type Minerals » 2004, aggiornamento in Ciriotti e Borrelli 2007 citati in Ciriotti M. et al. « Micro » 2007 e successive integrazioni).
Appare, quindi, necessario provvedere con apposita norma, esigenza questa già avvertita in anni passati come testimoniato dal deposito negli uffici parlamentari di due diverse proposte di legge, ovvero l'atto Camera n. 2906 presentato il 17 luglio 2007 (on. Naccarato) e l'atto Camera n. 2811 presentato il 15 ottobre 2009 (on. Moffa).
Il presente disegno di legge si compone di quindici articoli, suddivisi in quattro capi. In particolare:
il capo I (articolo 1) reca le definizioni di bene culturale naturalistico e di bene culturale antropico, di bene culturale naturalistico inanimato, di minerale da collezione, di mineralogico e di minerario;
il capo II (articoli 2 – 8) disciplina la ricerca e il prelievo di minerali italiani, a scopo collezionistico e scientifico;
il capo III (articoli 9 – 13) disciplina l'utilizzazione scientifica e culturale del materiale prelevato;
il capo IV (articoli 14 – 15) reca le sanzioni e le disposizioni finali.
Carlo Alciati
Segretario GMI - Gruppo Mineralogico di Ivrea "Aldo Nicola"

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VARVELLO
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Re: Normativa italiana in materia di raccolta minerali e fossili

Messaggio da VARVELLO » ven 12 mar, 2021 21:08

siamo al delirio puro ! i nostro burocrati meritano il rogo come gli eretici del medioevo !
leggevo sulla rivista di Legambiente (cui sono regolarmente iscritto) che se ti rechi a passeggio in un parco e raccogli una pigna (o solo i suoi pinoli) ebbene, sei passibile di denuncia per furto ! perche' la pigna, anche se caduta per terra, rimane proprietà dello Stato!
e se vuoi raccogliere la legna che dopo una tempesta impesta le spiaggie..devi chiedere il permesso al comune !!!!
Quindi se sei libero la domenica non puoi raccogliere la legna, perchè il comune è chiuso :)
Avete capito perche' in Europa siamo tra gli ultimi posti per la semplificazione burocratica ?
e noi dovremmo preoccuparci della raccolta di minerali?
ma se chiedi il permesso, non te lo danno !
manco per raccogliere un pezzetto di sasso, ti danno il permesso !
quindi, si va alla cazzo, come sempre !
W l'Italia !
domani vado a minerali

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