Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge si vuole regolamentare l'attività di ricerca, prelievo e conservazione, a scopo collezionistico e scientifico, di beni culturali naturalistici inanimati.
Infatti, ai sensi della voce A, punto 13, lettera a), dell'allegato A annesso al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le raccolte e gli esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia sono ricomprese tra le categorie di beni culturali.
Il citato allegato A riporta sostanzialmente l'elenco delle varie categorie di beni culturali contenuto nel regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, sostituito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, « relativo all'esportazione di beni culturali (versione codificata) », senza ordinare, classificare e specificare le varie categorie che compongono l'allegato, né, tanto meno, quelle fra queste che, in quanto concernenti attività di collezione e, quindi, anche di prelievo e di conservazione, avrebbero necessitato, appunto, di appropriate definizioni e di una specifica normativa.
Non è sufficiente la semplice definizione di « Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia », in quanto la genericità di tali definizioni potrebbe creare dubbi interpretativi, possibili abusi e arbitrarie interpretazioni, restrittive o estensive.
Occorre quindi regolamentare la ricerca e l'attività di collezione di minerali, quali beni culturali, definendoli, altresì, come naturalistici, considerato anche il fatto che non esiste nessuna norma che vieti esplicitamente l'attività, in quanto tale, di ricerca e di prelievo di campioni di minerali a scopo collezionistico e scientifico.
Sembra ovvio, infatti, che non si possano formare « collezioni » se non si consente il prelievo di singoli esemplari.
Alcune regioni, come Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige, sono intervenute sulla materia con regolamentazioni proprie.
L'unica normativa esistente a livello nazionale, che riguardi in qualche modo i minerali, è il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante « Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno » che però è applicabile alla sola attività di rilevanza industriale, che non aveva e non ha attinenza con l'attività di ricerca collezionistica e scientifica sul territorio, che oggi è un'attività sicuramente concernente beni culturali.
A questo proposito, la Corte costituzionale, con sentenza n. 1108 del 20 dicembre 1988, resa su ricorso della Presidenza del Consiglio contro la regione Lombardia, per conflitto di attribuzione ex articolo 117 della Costituzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ha riconosciuto la legittimità della raccolta di minerali a scopo collezionistico e scientifico, chiaramente distinguendo questa dalla materia mineraria.
Inoltre, si ritiene che al legislatore attento interesserà certamente sapere che, al 30 aprile 2017, l'Italia era, con 356, la 3ª nazione classificata (dopo la Russia con 802 e gli USA con 795) per scoperte di nuove specie al mondo (nuove in assoluto, ovvero sconosciute precedentemente alla scienza, con località – tipo italiana) e più esattamente con 272 specie, cui occorre aggiungerne altre 84, precedenti alla istituzione della IMA-CNMMN (International Mineralogical Association – Commissione internazionale per l'approvazione delle nuove specie e dei loro nomi che opera dal 1959)
e che, di queste, oltre il 60 per cento si doveva e si deve all'attività di privati ricercatori, appassionati collezionisti, che hanno portato questi minerali « sconosciuti » all'attenzione degli studiosi professionali (Confronta Ciriotti M. et al. « Italian Type Minerals » 2004, aggiornamento in Ciriotti e Borrelli 2007 citati in Ciriotti M. et al. « Micro » 2007 e successive integrazioni).
Appare, quindi, necessario provvedere con apposita norma, esigenza questa già avvertita in anni passati come testimoniato dal deposito negli uffici parlamentari di due diverse proposte di legge, ovvero l'atto Camera n. 2906 presentato il 17 luglio 2007 (on. Naccarato) e l'atto Camera n. 2811 presentato il 15 ottobre 2009 (on. Moffa).
Il presente disegno di legge si compone di quindici articoli, suddivisi in quattro capi. In particolare:
il capo I (articolo 1) reca le definizioni di bene culturale naturalistico e di bene culturale antropico, di bene culturale naturalistico inanimato, di minerale da collezione, di mineralogico e di minerario;
il capo II (articoli 2 –
disciplina la ricerca e il prelievo di minerali italiani, a scopo collezionistico e scientifico;
il capo III (articoli 9 – 13) disciplina l'utilizzazione scientifica e culturale del materiale prelevato;
il capo IV (articoli 14 – 15) reca le sanzioni e le disposizioni finali.